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Rimborso delle terapie

A cura di A.M.I.C.A. con la consulenza dell’Avv. Francesco Terruli

Le problematiche relative al rimborso delle spese sanitarie per prestazioni non ottenibili in forma adeguata alla particolarità del caso clinico (come è appunto la patologia MCS), o che richiede specifiche professionalità o procedure tecniche o curative non praticate, ovvero attrezzature non presenti nelle strutture italiane, sono disciplinate dal D.M. 03.11.1989 dal titolo “Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta, presso centri di altissima specializzazione all’estero”, attuativo della legge 23 ottobre 1985 n.595, che all’art.4 prevede che l’interessato alle suddette prestazioni sanitarie deve presentare domanda alla unità sanitaria locale di appartenenza, corredata dalla richiesta motivata del medico specialista (meglio se in aggiunta vi è anche il certificato del medico curante). L’A.U.S.L. provvede ad inoltrare la domanda al Centro regionale di riferimento per le malattie rare il quale, valutati i presupposti, autorizza o meno le prestazioni presso il Centro estero, dando comunicazione all’A.U.S.L. competente.
Tuttavia, nei casi di assistiti che non possono viaggiare (causa MCS) ed intendono usufruire delle prestazioni sanitarie presso il proprio domicilio, la procedura è identica ma le A.U.S.L. e le Regioni, relativamente al rimborso delle spese, sostengono che questo debba essere ridotto al 40% rispetto all’80% previsto dalla legge, trattandosi di prestazioni effettuate in regime di libera professione ai sensi dell’art.6 del D.M. 03.11.1989. Tale rimborso è limitato alle sole spese sanitarie, con esclusione delle spese alberghiere e di trasporto come nei casi dei medici tedeschi Prof. Tapparo e Dott. Rolbeck. In caso di ricovero all’estero presso Centri di altissima specializzazione, la normativa, come detto innanzi, prevede il rimborso delle spese sanitarie nella misura dell’80%, oltre al rimborso delle spese di viaggio per l’interessato e l’eventuale accompagnatore, sempre nella misura dell’80%. La legge prevede, altresì, acconti sul prevedibile rimborso spettante, anche prima del trasferimento all’estero o del rientro in Italia, per i casi gravi e con evidenti difficoltà economiche;  la misura di detto acconto non può superare complessivamente il 70% del prevedibile rimborso spettante (80% o 40%).
Relativamente agli interventi di chirurgia orale, lo stesso Ministero della salute, in una nota del 10.04.2006, ha affermato che, stante la difficoltà a reperire sul territorio nazionale studi odontoiatrici dove eseguire l’intervento, sia per la presenza negli ambienti di sostanze e materiali potenzialmente in grado di scatenare la comparsa della sintomatologia, sia per la resistenza dei professionisti a prendere in cura i soggetti in tali condizioni, in presenza dell’indifferibilità del trattamento sanitario richiesto, le strutture sanitarie locali potranno autorizzare detto intervento chirurgico. Lo stesso Ministero della salute ha riconosciuto valido il Centro del Prof. Tapparo, specializzato per tali trattamenti. Ovviamente l’intervento chirurgico orale dovrà essere rimborsato integralmente, trattandosi di spesa per una prestazione indispensabile e insostituibile.
Diverse sentenze di merito e di legittimità hanno affermato il principio ad ottenere il rimborso delle spese sanitarie indipendentemente dai pareri tecnici sulla carenza di una validazione scientifica delle cure, atteso che, proprio per la gravità della patologia (nella specie MCS), anche solo la prospettiva di un parziale e temporaneo miglioramento delle condizioni, merita la massima attenzione, in quanto, nel diritto alla salute costituzionalmente garantito è compresa tale facoltà, nel rispetto della finalità stessa dalla normativa che regola la materia, in un’ottica di perseguimento del recupero della migliore condizione sanitaria possibile del malato e di salvaguardia della salute come valore primario e preminente della persona.

Recentemente anche lal Corte Costituzionale con sentenza n.162 del 2007 ha ribadito il principio della continuità della erogazione delle prestazioni sanitarie. Tuttavia e, nonostante le chiare previsioni normative e le numerose sentenze favorevoli ai malati di MCS, si è costretti a rivolgersi al Tribunale in quanto le Aziende sanitarie locali contestano sia l’esistenza della MCS, quale condizione medica nosologicamente definita, che l’efficacia delle terapie.

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